Ordinanza — n. 19487/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LESHI ROLAND nato a DURAZZO( ALBANIA) il 26/02/1981 PALMA SAVERIO nato a VILLARICCA il 05/08/1972 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; é--- Rilevato che i ricorsi proposti da Leshi Roland e Palma Saverio appaiono inammissibili. Il primo motivo proposto da Leshi si traduce in mere prospettazioni di fatto, dirette ad una mera rivalutazione di dati disponibili a fronte di una motivazione che, richiamando anche la prima sentenza, sottolinea la chiarezza dei contenuti intercettati e valorizzati dai giudici (laddove in sede di legittimità il sindacato sulle intercettazioni e' ammissibile solo ove si prospetti diversamente dal caso concreto la presenza di manifesti vizi motivazionali), oltre che la presenza di altri dati utili di conferma della complessiva ricostruzione accusatoria; il secondo motivo dedotto dal Leshi in tema di riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 si scontra con una motivazione che fa corretta applicazione degli indirizzi di legittimità al riguardo e in un quadro complessivo valorizza le modalità di azione, il ruolo e i legami criminali. il motivo dedotto dal Palma Saverio, in ordine alla riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 citato appare inammissibile, per le stesse ragioni riportate poco sopra sul medesimo punto nei confronti del Leshi, cui si rinvia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19487/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LESHI ROLAND nato a DURAZZO( ALBANIA) il 26/02/1981 PALMA SAVERIO nato a VILLARICCA il 05/08/1972 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; é--- Rilevato che i ricorsi proposti da Leshi Roland e Palma Saverio appaiono inammissibili. Il primo motivo proposto da Leshi si traduce in mere prospettazioni di fatto, dirette ad una mera rivalutazione di dati disponibili a fronte di una motivazione che, richiamando anche la prima sentenza, sottolinea la chiarezza dei contenuti intercettati e valorizzati dai giudici (laddove in sede di legittimità il sindacato sulle intercettazioni e' ammissibile solo ove si prospetti diversamente dal caso concreto la presenza di manifesti vizi motivazionali), oltre che la presenza di altri dati utili di conferma della complessiva ricostruzione accusatoria; il secondo motivo dedotto dal Leshi in tema di riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 si scontra con una motivazione che fa corretta applicazione degli indirizzi di legittimità al riguardo e in un quadro complessivo valorizza le modalità di azione, il ruolo e i legami criminali. il motivo dedotto dal Palma Saverio, in ordine alla riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 citato appare inammissibile, per le stesse ragioni riportate poco sopra sul medesimo punto nei confronti del Leshi, cui si rinvia.
Rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Consigliere estetftnis re Il Presidente