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Ordinanza — n. 19483/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and correct prior reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sarullo Calogero inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant raised two grounds: one regarding the subjective element of the crime, which the court noted had already been properly examined with correct legal references, and another opposing the sentencing without challenging the factual basis. The court rejected the appeal because the arguments were repetitive and did not constitute new grounds for review, adhering to established jurisprudential directions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined by lower courts with correct reasoning and fails to present new grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of new grounds repetitive arguments subjective element of crime procedural costs Cassa delle Ammende correct prior reasoning opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARULLO CALOGERO nato a RIBERA il 22/03/1959 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; e,- Rilevato che il ricorso proposto da Sarullo Calogero in ordine al primo motivo proposto per vizio di motivazione e di legge, riguardo all'elemento soggettivo del reato, ripropone profili già vagliati dai giudici anche con richiami corretti e conformi ad indirizzi giurisprudenziali; considerato che il secondo motivo si oppone ad una espressa quanto corretta motivazione formulata dai giudici sul trattamento punitivo, senza che possa ostare la precedente diversa qualificazione del fatto. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C sigliere estens re t Il Presidente