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Ordinanza — n. 19481/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19481/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACOCI ANTONINO nato a MOTTA CAMASTRA il 30/03/1957 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Caracoci Antonino_ in ordine al vizio di motivazione relativo allo stato di necessità appare generico alla stessa stregua di quanto già dedotto in appello e lo stesso non confuta quest'ultima rilevazione, con conseguente carenza di specificità estrinseca, limitandosi ad asserire, in assenza di puntuali descrizioni e allegazioni, di avere fornito al riguardo "elementi sostenuti da specifici fatti concreti". Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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stato di bisogno assenza di caso di rigore carenza dei requisiti materiali carenza di legittimazione allegazioni insufficientemente motivate prova insufficiente dell'aggravamento clinico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACOCI ANTONINO nato a MOTTA CAMASTRA il 30/03/1957 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Caracoci Antonino_ in ordine al vizio di motivazione relativo allo stato di necessità appare generico alla stessa stregua di quanto già dedotto in appello e lo stesso non confuta quest'ultima rilevazione, con conseguente carenza di specificità estrinseca, limitandosi ad asserire, in assenza di puntuali descrizioni e allegazioni, di avere fornito al riguardo "elementi sostenuti da specifici fatti concreti". Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co sigliere estensore Il Presidente