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Ordinanza — n. 19479/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reclassification due to insufficient factual motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19479/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Maurizio Miconi's appeal inadmissible regarding the alleged lack of reclassification of the crime under Article 73, paragraph 5, of DPR 309/90. While the appellant argued for a contrary evaluation of collected data, the court found the lower court's decision provided a comprehensive factual assessment rather than a mere re-evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 DPR 309/90; An appeal challenging a criminal conviction solely on grounds that the court failed to reclassify the offense is inadmissible if the judgment contains a comprehensive factual evaluation that sufficiently addresses the legal characterization.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of reclassification factual motivation assessment DPR 309/1990 procedural costs award reiterazione di reati penali revisione in materia penale imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 DPR 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICONI MAURIZIO nato a ROMA il 07/07/1979 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Miconi Maurizio in ordine al vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo b) ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, è inammissibile a fronte di una motivazione che opera una complessiva valutazione del fatto, cui si contrappone, da parte del ricorrente, una mera rivalutazione dei dati raccolti, in chiave contrapposta a quella emergente dalla sentenza. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C sigliere estenso e Il Presidente