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Ordinanza — n. 19478/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19478/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI MAURO nato a MARINO il 21/09/1966 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Vitali Mauro è manifestamente infondato siccome articolato in mere censure rivalutative dei fatti a fronte di una adeguata e completa motivazione che valorizza le modalità della condotta e la quantità dello stupefacente. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19478/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze riesame dell'entità pena sostanze soggette a restrizione sanzioni penali gravità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI MAURO nato a MARINO il 21/09/1966 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Vitali Mauro è manifestamente infondato siccome articolato in mere censure rivalutative dei fatti a fronte di una adeguata e completa motivazione che valorizza le modalità della condotta e la quantità dello stupefacente. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co sigliere estensore r\f Il Presidente