Ordinanza — n. 19477/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BACATE SIAKA nato il 01/01/1997 NGIE IBRAHIM nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che i ricorsi proposti da Badije Siaka e da Ngie Ibrahim sono inammissibili perché proposti avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19477/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sk"" Rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BACATE SIAKA nato il 01/01/1997 NGIE IBRAHIM nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che i ricorsi proposti da Badije Siaka e da Ngie Ibrahim sono inammissibili perché proposti avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dai ricorrenti, che deducono in via del tutto generica la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).
Sk"" Rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co igliere es