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Ordinanza — n. 19476/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19476/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLO AHAT nato il 04/06/1996 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Mario Ahat è manifestamente infondato siccome articolato in mere censure rivalutative dei fatti a fronte di una adeguata e completa motivazione circa la recidiva, a fronte di plurimi precedenti per lo più specifici, e circa il trattamento sanzionatorio anche fondato sulla non minimale qualità e quantità della droga rinvenuta. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19476/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti precedenti penali rilevanti attenuazione della pena abuso di sostanze procedura di revisione penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLO AHAT nato il 04/06/1996 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Mario Ahat è manifestamente infondato siccome articolato in mere censure rivalutative dei fatti a fronte di una adeguata e completa motivazione circa la recidiva, a fronte di plurimi precedenti per lo più specifici, e circa il trattamento sanzionatorio anche fondato sulla non minimale qualità e quantità della droga rinvenuta. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C sigliere estensore/ I Il Presidente