Ordinanza — n. 19475/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE ALIOUNE nato il 06/06/1994 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Mbaye Alioune è manifestamente infondato siccome il giudice non si è attenuto ad un mero dato formale avendo elaborato una adeguata e completa motivazione circa la recidiva, valorizzata a fronte del precedente specifico e del carattere recente del medesimo rispetto alla nuova condanna, e in ordine al giudizio di bilanciamento, espresso secondo la legittima discrezionalità del giudicante nella considerazione del precedente specifico e recente e della adeguatezza della pena rispetto al fatto. Per cui il ricorso appare altresì solo rivalutativo dei dati disponibili. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per cui il ricorso appare altresì solo rivalutativo dei dati disponibili. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE ALIOUNE nato il 06/06/1994 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Mbaye Alioune è manifestamente infondato siccome il giudice non si è attenuto ad un mero dato formale avendo elaborato una adeguata e completa motivazione circa la recidiva, valorizzata a fronte del precedente specifico e del carattere recente del medesimo rispetto alla nuova condanna, e in ordine al giudizio di bilanciamento, espresso secondo la legittima discrezionalità del giudicante nella considerazione del precedente specifico e recente e della adeguatezza della pena rispetto al fatto. Per cui il ricorso appare altresì solo rivalutativo dei dati disponibili. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co sigliere estensore Il Presidente