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Ordinanza — n. 19474/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19474/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19474/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOP MOR nato il 11/11/1989 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Top Mor è manifestamente infondato siccome rivalutativo del fatto a fronte di adeguata e completa motivazione circa la responsabilità dell'imputato, della cui identificazione, quale autore dei fatti, si dà conto adeguatamente, 4-circa il trattamento sanzionatorio, illustrato con riguardo alla considerazione del numero di cessioni e dei precedenti penali a carico, e circa le ragioni della recidiva. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti traffico qualificato di eroina confisca dei proventi di reato scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOP MOR nato il 11/11/1989 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Top Mor è manifestamente infondato siccome rivalutativo del fatto a fronte di adeguata e completa motivazione circa la responsabilità dell'imputato, della cui identificazione, quale autore dei fatti, si dà conto adeguatamente, 4-circa il trattamento sanzionatorio, illustrato con riguardo alla considerazione del numero di cessioni e dei precedenti penali a carico, e circa le ragioni della recidiva. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Con igliere est