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Ordinanza — n. 19473/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to adequate sentencing motivation regarding drug quantity and duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ba Dams inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant challenged a sentence from the Court of Appeal of Turin, arguing against the punitive treatment imposed. The court rejected this claim because the lower court provided adequate and complete motivation, specifically valuing the quality and quantity of the drugs and the continuity of the criminal activity over time.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when the first instance judgment offers sufficient motivation regarding the quality and quantity of illicit goods and the duration of criminal conduct.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal drug quantity valuation criminal activity duration adequate sentencing motivation inadmissible appeal procedure reati qualificati contro gli stupefacenti riesame dell'entità pena sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA DAMS nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Ba Dams con motivo unico è manifestamente infondato siccome rivalutativo del fatto a fronte di adeguata e completa motivazione del trattamento sanzionatorio operata con valorizzazione della qualità e quantità della droga e della prosecuzione nel tempo dell'attività criminale. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Cois igliere estensorefi Il Presidente