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Ordinanza — n. 19472/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19472/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TULLIO DOMENICO nato a BARI il 16/03/1998 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da De Tullio Domenico mediante due motivi in ordine a vizi di motivazione inerenti la responsabilità del ricorrente, è inammissibile a fronte di una motivazione che opera una complessiva valutazione del fatto, cui si contrappone, da parte del ricorrente, una mera rivalutazione dei dati raccolti, in chiave contrapposta a quella emergente dalla sentenza. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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responsabilità disciplinare responsabilità scemata risarcimento per atto illecito azione di responsabilità preclusione per tolleranza punibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TULLIO DOMENICO nato a BARI il 16/03/1998 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da De Tullio Domenico mediante due motivi in ordine a vizi di motivazione inerenti la responsabilità del ricorrente, è inammissibile a fronte di una motivazione che opera una complessiva valutazione del fatto, cui si contrappone, da parte del ricorrente, una mera rivalutazione dei dati raccolti, in chiave contrapposta a quella emergente dalla sentenza. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co sigliere estensope vil d,_, 4 , Il Presidente iuseppe Novi I Giovanni Liberati