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Ordinanza — n. 19313/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding general mitigating circumstances, upholding appellate court's factual assessment of criminal capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonello De Vito inadmissible, upholding the appellate court's reduction of his sentence. The appellant challenged the denial of general mitigating circumstances, arguing the lower court failed to consider all favorable elements. The court ruled that judges need only reference decisive factors regarding criminal capacity, making the appellate decision legally sound and binding.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In criminal proceedings concerning general mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment of criminal capacity is unassailable on appeal, requiring only a non-contradictory motivation referencing decisive elements rather than an exhaustive review of all arguments.

Parole chiave

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general mitigating circumstances criminal capacity assessment appeal admissibility factual judgment review penal responsibility sanzioni penali confisca di valori patrimoniali altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla spiccata capacità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 707 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITO ANTONELLO nato a BITONTO il 14/06/1991 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani del 19 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Agostino Murgolo e Antonello De Vito per un reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e il solo Antonello De Vito anche per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, con la recidiva contestata al De Vito, li aveva condannati, ritenuta la continuazione tra i reati contestati al De Vito, alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha ritenuto la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. assorbita dal reato di furto e ha ridotto la pena inflitta al De Vito; - che il motivo del ricorso dell'imputato De Vito è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla spiccata capacità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così