Ordinanza — n. 19312/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BERNARDO ROSARIO nato a NAPOLI il 31/10/1970 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 3888/2023 - Rilevato che Rosario De Bernardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19312/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, peraltro, che lo stesso motivo è manifestamente infondato, in quanto la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. tra le altre, Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio Giulio, Rv. 280615 - 01).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BERNARDO ROSARIO nato a NAPOLI il 31/10/1970 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 3888/2023 - Rilevato che Rosario De Bernardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, peraltro, che lo stesso motivo è manifestamente infondato, in quanto la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. tra le altre, Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio Giulio, Rv. 280615 - 01).
Nel caso di specie il giudice di merito ha adeguatamente motivato l'insussistenza del presupposto della tenuità del danno patrimoniale, facendo riferimento sia al valore economico, non irrisorio, del bene sottratto, che al danno derivante dalla sottrazione di uno strumento di comunicazione e conservazione dei propri dati personali, quale lo smartphone oggetto di furto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Pr