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Ordinanza — n. 19311/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19311/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEXANDRIU SERGIU MIHAI ( CUI 05RZPUE ) nato il 20/09/1994 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 30 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Sergiu Mihai Alexandru per due reati di tentato furto in abitazione, dei quali uno aggravato, e per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito, in ordine alla congruità dell'aumento di pena per la continuazione, adeguata motivazione che non viene attaccata criticamente dal ricorrente; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle ragioni ostative all'applicazione degli invocati benefici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19311/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge n. 110 del 1975 e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito, in ordine alla congruità dell'aumento di pena per la continuazione, adeguata motivazione che non viene attaccata criticamente dal ricorrente; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle ragioni ostative all'applicazione degli invocati benefici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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tentata estorsione altri reati alleggerimento della pena delitto reati contro il patrimonio sanzioni penali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEXANDRIU SERGIU MIHAI ( CUI 05RZPUE ) nato il 20/09/1994 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 30 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Sergiu Mihai Alexandru per due reati di tentato furto in abitazione, dei quali uno aggravato, e per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito, in ordine alla congruità dell'aumento di pena per la continuazione, adeguata motivazione che non viene attaccata criticamente dal ricorrente; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle ragioni ostative all'applicazione degli invocati benefici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso