Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesca Maniaci inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations of procedural and substantive law. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, reasoned criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 157 c.p.; Art. 624, 625 n. 2 c.p.; Art. 99 c.p.; Art. 161 c.p.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific and reasoned arguments; generic repetitions of appellate grounds or assertions lacking factual basis render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIACI FRANCESCA nato a PALERMO il 31/03/1973 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41852/2022 - Rilevato che Francesca Maniaci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n.
2) c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale con riferimento agli artt. 581 c.p.p. e 157 e ss. c.p., non è consentito in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Si osserva, inoltre, che la Corte di appello, pur ritenendo generico il primo motivo di appello afferente alla qualificazione giuridica del fatto, ha comunque valutato nel merito la doglianza ritenendola manifestamente infondata alla luce di uno stratificato orientamento giurisprudenziale. Ritenuto, inoltre, che il medesimo motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che la prescrizione del reato maturerà in data 2/07/2027 (non risultando quindi prescritto, come asseritamente sostenuto dalla ricorrente, al momento della pronuncia del giudice di merito); invero, la ritenuta recidiva specifica determina, ai sensi dell'art. 99 co. 2 n.1, un aumento della pena fino alla metà e, quindi, fino a nove anni; ai sensi poi dell'art. 161 co. 2 cod. pen., l'interruzione produce l'effetto di determinare un ulteriore aumento del tempo necessario a prescrivere della metà.
Rispetto a un fatto accertato nel novembre 2012, la prescrizione, pari a nove anni, aumentati della metà, e, quindi, ad anni tredici e mesi sei, verrà a maturare non prima del maggio 2025, sen2:a considerare eventuali interruzioni verificatesi durante il giudizio di merito. . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso