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Ordinanza — n. 19297/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing; theft victim includes factual possessor regardless of legal title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the procedural requirement of standing to file a complaint is met by any factual possessor of property. The appellant argued that the victim's claim lacked legitimacy because the stolen goods originated from an unauthorized source. The court rejected this, citing established jurisprudence that the legal interest protected by theft extends to factual possession, even when acquired clandestinely or without legal title.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 c.p.; Art. 444 c.p. proc. pen.; The right to file a complaint for theft belongs to the factual possessor of the property, regardless of the absence of legal title or the illicit origin of the possession.

Parole chiave

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theft standing factual possession criminal appeal legitimacy of complaint property rights unauthorized source procedural admissibility legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 444 c.p. proc. pen.
Art. 610 c.p. proc. pen.
255975 - 01); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECAMI ALICE nato a ISEO il 03/10/1983 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41845/2022 - Rilevato che Alice Recami ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Brescia, che ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 110, 624, 625 comma 1 n.

2) e n.

7) c.p.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n.

2) e n.

7) cod. pen., sostenendosi che quella presentata da Pergjegjaj Flamour sarebbe proveniente da persona non legittimata, è manifestamente infondato. Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma ancie nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela) (Sez.

U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013) Rv. 255975 - 01); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 a