Ordinanza — n. 19296/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CREDICO FRANCO nato a CHIETI il 03/03/1971 avverso la sentenza del 10/10/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41821/2022 - Rilevato che Franco Di Credico ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in funzione del giudice dell'appello, ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19296/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CREDICO FRANCO nato a CHIETI il 03/03/1971 avverso la sentenza del 10/10/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41821/2022 - Rilevato che Franco Di Credico ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in funzione del giudice dell'appello, ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2