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Ordinanza — n. 19289/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19289/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO VINCENZO nato a LICATA il 01/04/1986 avverso la sentenza del 08/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAtciato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41710/2022 - Rilevato che Vincenzo Amato ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Verona, che ha applicato su richiesta delle parti la pena per il delitto di minaccia grave ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 19289/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali censure procedurali violazione del principio di celerità ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
art. 129 c.p
444 c.p.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO VINCENZO nato a LICATA il 01/04/1986 avverso la sentenza del 08/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAtciato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41710/2022 - Rilevato che Vincenzo Amato ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Verona, che ha applicato su richiesta delle parti la pena per il delitto di minaccia grave ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile