Ordinanza — n. 19286/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIBRIO AGOSTINO nato a CANICATTINI BAGNI il 28/08/1972 DI STEFANO GIOVANNI nato a ROSOLINI il 04/05/1972 DI STEFANO VINCENZO nato a ROSOLINI il 18/03/1973 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 41646 /2022 - Rilevato che Di Stefano Vincenzo, Di Stefano Giovanni e Alibrio Agostino ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di furto mono-aggravato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen, art. 544 comma 2 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 19286/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di Stefano Giovanni e Alibrio Agostino, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla richiesta di assoluzione ai sensi dell'art 530 comma 2 cod.proc. pen sono generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; Considerato che il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di Stefano Giovanni e Alibrio Agostino con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIBRIO AGOSTINO nato a CANICATTINI BAGNI il 28/08/1972 DI STEFANO GIOVANNI nato a ROSOLINI il 04/05/1972 DI STEFANO VINCENZO nato a ROSOLINI il 18/03/1973 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 41646 /2022 - Rilevato che Di Stefano Vincenzo, Di Stefano Giovanni e Alibrio Agostino ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di furto mono-aggravato;
Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di Stefano Giovanni e Alibrio Agostino, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla richiesta di assoluzione ai sensi dell'art 530 comma 2 cod.proc. pen sono generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; Considerato che il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di Stefano Giovanni e Alibrio Agostino con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Di Stefano Vincenzo è tardivo, in quanto lo stesso veniva depositato in data 4 maggio 2022 ed invece il termine ultimo per impugnare ex art. 544 comma 2 cod.proc.pen. era il 2 maggio 2022.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore I