Ordinanza — n. 19280/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMETRIO ORLANDA nato a ALESSANDRIA il 16/02/1963 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41579/2022 - Rilevato che Demetrio Orlanda ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), tra i quali spicca il dato che la ricorrente ha beneficiato in primo grado di una diminuzione di pena, in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante il giudice di prime cure avesse concluso in termini di equivalenza il giudizio di bilanciamento con la contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19280/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 4 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), tra i quali spicca il dato che la ricorrente ha beneficiato in primo grado di una diminuzione di pena, in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante il giudice di prime cure avesse concluso in termini di equivalenza il giudizio di bilanciamento con la contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMETRIO ORLANDA nato a ALESSANDRIA il 16/02/1963 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41579/2022 - Rilevato che Demetrio Orlanda ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), tra i quali spicca il dato che la ricorrente ha beneficiato in primo grado di una diminuzione di pena, in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante il giudice di prime cure avesse concluso in termini di equivalenza il giudizio di bilanciamento con la contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presidente