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Ordinanza — n. 19277/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19277/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALTA FRANCESCO nato a BARILE il 27/07/1962 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 41570 /2022 - Rilevato che Scalta Francesco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod.pen ; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19277/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative difetto formale di procedura condono delle spese procedurali censure procedurali desistenza dall'azione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALTA FRANCESCO nato a BARILE il 27/07/1962 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 41570 /2022 - Rilevato che Scalta Francesco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod.pen ; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 april