Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant waived the right to challenge criminal liability by accepting the settlement agreement in the second instance. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding responsibility for two crimes, but the court held that the new procedural law grants preclusive effects to such waivers. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of appeal rights regarding criminal liability in the second instance, pursuant to Art. 599-bis c.p.p., renders subsequent cassation appeals concerning those issues inadmissible as they are considered preclusive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FAZIO EMANUELE nato a MONZA il 22/05/1986 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO11:2 a v v i_sa.art udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41556/2022 - Rilevato che l'imputato Di Fazio Emanuele ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che i motivi proposti — che contestano la carenza di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione ai due delitti contestati — non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci