Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and unsupported denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific reasoning regarding the attribution of criminal conduct and the denial of general mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code. The court rejected these claims, finding the first ground too generic to meet procedural requirements and the second ground unsupported by the lower court's sufficient reference to decisive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen. An appeal is inadmissible if grounds are too generic to critically analyze the contested decision, and a denial of mitigating circumstances is valid if the lower court provides a congruent reference to decisive elements.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO' ROBERTO nato a OSTUNI il 28/05/1983 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41493/2022 - Rilevato che Calò Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha parzialmente riformato, escludendo il reato di cui all'art. 75 comma 2° d.lgs. 159/2011, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al delitto di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali relativamente all'addebito al Calò della condotta penalmente rilevante, è generico per a- specificità, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto non risulta scandito dall'analisi critica delle statuizioni del provvedimento impugnato, che correttamente ha valutato il compendio probatorio nel senso della riferibilità dell'allaccio diretto alla rete idrica all'odierno ricorrente, sul presupposto che quest'ultimo era utilizzatore dell'acqua indebitamente sottratta; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui so lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza gravata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presi