Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19270/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of specific legal arguments regarding aggravated theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Indraccolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant raised generic objections concerning the application of aggravating circumstances, the qualification of the act under specific articles, and the statute of limitations. The court rejected these claims because they lacked specific factual support and contradicted established Supreme Court principles regarding the completion of the theft and the limits of the edictal penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or fail to specify the exact errors of law or fact, particularly when they contradict settled case law on the completion of the crime and the application of statutory penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal aggravating circumstances theft statute of limitations criminal Supreme Court precedent favoreggiamento furto aggravato confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 n. 7 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 131 bis c.p.
pen., e ai sensi dell'art. 131 bis cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
pen., e ai sensi dell'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite Prevete
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDRACCOLO ANDREA nato a LECCE il 11/04/1978 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41479/2022 - Rilevato che INDRACCOLO Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen.; Considerato che, con un motivo di ricorso, si formulano plurime, quanto generiche, contestazioni afferenti all'applicazione della circostanza aggravante della esposizione alla . pubblica fede, alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art.56 cod. pen., e ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., nonché al trattamento sanzionatorio, altresì invocandosi la prescrizione: ritenuto che le doglianze, oltre che a-specifiche, risultano anche manifestamente infondate, alla luce delle osservazioni contenute nella sentenza impugnata che ha replicato facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Prevete", laddove ha osservato che "gli addetti alla vigilanza non hanno operato alcun preventivo moniibraggio della res", per ritenere integrato il furto consumato ed aggravato, con conseguente assorbimento anche della questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., stante il superamento del limite edittale di legge; ritenuto che la doglianza afferente al trattamento sanzionatorio risulta del tutto generica a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, nel confermare la valutazione del primo giudice, ha valorizzato i precedenti specifici e gravi; rilevato che l'eccezione di prescrizione risulta del tutto infondata, in ragione del limite edittale di pena correlato alla presenza della circostanza aggravante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pres oe