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Ordinanza — n. 19268/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on indirect testimony and non-punishment due to aggravated theft aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19268/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Castrignano Mattia and Noemi inadmissible regarding their challenges to the lower court's handling of indirect testimony and sentencing. The defense argued that the trial judge improperly excluded direct testimony from Valerio Bertucci and sought a new non-punishment benefit under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the specific facts of aggravated theft prevented the application of the new non-punishment provision, and the secondary request for public utility work was procedurally generic.

Regesto Legislator

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Art. 195 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The court held that indirect testimony rules do not apply when an agent describes investigation results they personally participated in, and the non-punishment benefit for aggravated theft remains inapplicable due to the specific statutory aggravating circumstances.

Parole chiave

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indirect testimony exclusion aggravated theft penalty non-punishment benefit procedural inadmissibility public utility work substitution aggravamento della pena furto aggravato infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 195 cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione dell'art. 195 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Dato atto che, con successiva memoria del 27 marzo 2023, la Difesa ha invocato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla luce della nuova formulazione della predetta disposizione di legge di cui al decreto legislativo n.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Decreto legislativo n. 150/2022
art. 195 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione dell'art. 195 cod.
art. 131 bis cod. pen
Dato atto che, con successiva memoria del 27 marzo 2023, la Difesa ha invocato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla luce della nuova formulazione della predetta disposizione di legge di cui al decreto legislativo n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTRIGNANO MATTIA nato a BRINDISI il 29/07/1992 CASTRIGNANO NOEMI nato a BRINDISI il 11/11/1993 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41099/2022 - Rilevato che Castrignano Mattia e Castrignano Noemi ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato, in punto pena, la condanna riportata dai predetti in primo grado in ordine al reato di furto in abitazione di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., sul presupposto che il giudice del dibattimento non avrebbe, illegittimamente, proceduto all'escussione del teste Valerio Bertucci, nonostante la testimonianza indiretta resa, sulle dichiarazioni di quest'ultimo, dal teste Varesano Alessandro, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del provvedimento impugnato (si veda pag. 4), risulta manifestamente infondato, dal momento che non si può parlare di testimonianza indiretta, e, quindi, non può trovare applicazione l'art. 195 cod. proc. pen., nel caso - come in quello in scrutinio - in cui l'agente di PG escusso descriva, in sede di deposizione, gli esiti di un accertamento a cui abbia egli stesso partecipato unitamente a un altro agente.

Dato atto che, con successiva memoria del 27 marzo 2023, la Difesa ha invocato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla luce della nuova formulazione della predetta disposizione di legge di cui al decreto legislativo n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, nonché, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire a Castrignano Mattia di formulare richiesta di sostituzione della pena applicata con il lavoro di pubblica utilità; Ritenuto che, effettivamente, la novella sopra indicata ha esteso l'applicabilità della causa di non punibilità a reati puniti con una pena minima non superiore ad anni 2; nondimeno, il furto di cui al presente procedimento risulta aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., così come ritenuto nella sentenza impugnata, circostanza a effetto speciale che, ai sensi del terzo comma dell'art. 624 bis, comporta - secondo la previsione ratione temporis vigente all'epoca del fatto ( 2015) - la più grave pena della reclusione da tre a dieci anni ( poi sostituita, in aumento, con successivi interventi legislativi, prima con al reclusione da quattro a dieci anni, con L. n. 103 del 2017, e poi dall'attuale pena da cinque a dieci anni, con n. 36 del 2019).

Ne consegue la non operatività, per la fattispecie in esame, del beneficio invocato; Ritenuto che la subordinata istanza risulta formulata inammissibilmente, anche per la sua assoluta genericità, solo in queta Sede, essa presupponendo una valutazione di merito ( non opposizione dell'imputato) inibita al Giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere este