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Ordinanza — n. 19267/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19267/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE MASSIMILIANO nato a BARLETTA il 24/02/1974 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41097/2022 - Rilevato che Iodice Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato, in punto pena e quanto alla declaratoria di abitualità, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 103 cod. pen; Ordinanza — n. 19267/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.;

Parole chiave

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tentato furto furto aggravato reato continuato tentata lesione personale semplice insidie alla vita reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 103 cod. pen
Neppure è ravvisabile la denunciata contraddizione, giacche un conto è la valutazione giudiziale sulla dedizione dell'imputato al delitto, su cui si fonda la declaratoria di abitualità di cui all'art. 103 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE MASSIMILIANO nato a BARLETTA il 24/02/1974 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 41097/2022 - Rilevato che Iodice Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato, in punto pena e quanto alla declaratoria di abitualità, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Neppure è ravvisabile la denunciata contraddizione, giacche un conto è la valutazione giudiziale sulla dedizione dell'imputato al delitto, su cui si fonda la declaratoria di abitualità di cui all'art. 103 cod. pen.,( che la Corte di appello ha escluso), e un altro è il giudizio di maggiore pericolosità/colpevolezza che guida il giudice nel riconoscimento della recidiva, sicché non è contraddittoria la motivazione che, da una parte, revoca la dichiarazione di abitualità a delinquere, e, dall'altra, conferma le statuizioni di primo grado sulla configurabilità della recidiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliereconsigliere estensore Il Presidente