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Ordinanza — n. 19264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO SALVATORE nato a MARSALA il 12/07/1966 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 18 aprile 2018 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Maggio per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto, e comunque manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione affermando che i cassonetti oggetto del tentato furto non erano privi di intrinseco valore economico in ragione del materiale costruttivo e che l'area all'interno della quale si trovavano era dotata di un servizio di guardiania, anche se non attivo al momento del fatto, cosicché non può affermarsi che il proprietario avesse manifestato l'intenzione di disfarsene; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al rigetto del motivo volto all'esclusione della recidiva, evidenziando che l'imputato è gravato da precedenti penali specifici e che il nuovo reato costituisce manifestazione di una maggiore pericolosità dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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ricettazione confisca dei proventi di reato magazziniere imputazione di furto furto di lieve entità reati contro il patrimonio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO SALVATORE nato a MARSALA il 12/07/1966 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 18 aprile 2018 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Maggio per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto, e comunque manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione affermando che i cassonetti oggetto del tentato furto non erano privi di intrinseco valore economico in ragione del materiale costruttivo e che l'area all'interno della quale si trovavano era dotata di un servizio di guardiania, anche se non attivo al momento del fatto, cosicché non può affermarsi che il proprietario avesse manifestato l'intenzione di disfarsene; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al rigetto del motivo volto all'esclusione della recidiva, evidenziando che l'imputato è gravato da precedenti penali specifici e che il nuovo reato costituisce manifestazione di una maggiore pericolosità dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d