Ordinanza — n. 19261/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC SONIA nato a SASSARI il 21/04/1975 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 14 gennaio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Sonia Adzovic per il reato di tentato furto aggravato e, con la recidiva reiterata specifica, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che i tre motivi del ricorso dell'imputata sono inammissibili, in quanto essi si limitano a reiterare i corrispondenti motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte territoriale a giustificazione del loro rigetto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC SONIA nato a SASSARI il 21/04/1975 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 14 gennaio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Sonia Adzovic per il reato di tentato furto aggravato e, con la recidiva reiterata specifica, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che i tre motivi del ricorso dell'imputata sono inammissibili, in quanto essi si limitano a reiterare i corrispondenti motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte territoriale a giustificazione del loro rigetto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12