Criminal appeal dismissed for being extremely generic; court rejects broad argument equating minor theft to recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sandokan Bajric inadmissible due to its extreme generality. The appellant challenged a lower court decision that had partially reformated a conviction for aggravated theft by equating a minor familial harm circumstance to recidivism. The court rejected this argument as lacking specific legal grounds, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is extremely generic and fails to specify the legal grounds for challenging the judgment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA_IRIC SANDOKAN nato a FRESZNES( FRANCIA) il 07/02/1985 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, ritenendo l'attenuante del danno patri moniale di speciale tenuità equivalente anche alla recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 28 giugno 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Sandokan Bajric per il reato di furto aggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla sola aggravante e la recidiva , l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04