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Ordinanza — n. 19254/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19254/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORVAJA FRANCESCO nato a PALERMO il 08/11/1975 avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Palermo del 11 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Corvaja per il reato di lesione personale aggravata ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che entrambi i motivi del ricorso dell'imputato sono entrambi inammissibili ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 in quanto diretti a sollevare censure attinenti alla logicità della motivazione che non sono consentite ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19254/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61, n. 11-quinquies, cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che entrambi i motivi del ricorso dell'imputato sono entrambi inammissibili ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 in quanto diretti a sollevare censure attinenti alla logicità della motivazione che non sono consentite ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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lesione corporale dovuta a infortunio azione di provocazione reati contro l'onore trattamento crudele e degradante lesioni gravi violazione dei diritti della personalità
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORVAJA FRANCESCO nato a PALERMO il 08/11/1975 avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Palermo del 11 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Corvaja per il reato di lesione personale aggravata ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che entrambi i motivi del ricorso dell'imputato sono entrambi inammissibili ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 in quanto diretti a sollevare censure attinenti alla logicità della motivazione che non sono consentite ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1