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Ordinanza — n. 19252/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19252/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGHETTI THOMAS nato a COMO il 12/04/1977 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 24 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Thomas Righetti per il reato di furto aggravato e, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. equivalente all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito in ordine alla ricostruzione dell'accaduto; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'omesso rilievo dell'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che rileva sia ai fini del termine di cui all'art. 157 cod. pen, sia ai fini dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), cosicché il termine minimo di prescrizione risulta pari ad otto anni, mentre il termine massimo è pari ad anni tredici e mesi otto, cosicché il termine massimo non è ancora decorso, a nulla rilevando l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19252/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen. equivalente all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito in ordine alla ricostruzione dell'accaduto; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'omesso rilievo dell'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che rileva sia ai fini del termine di cui all'art. 157 cod. pen, sia ai fini dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), cosicché il termine minimo di prescrizione risulta pari ad otto anni, mentre il termine massimo è pari ad anni tredici e mesi otto, cosicché il termine massimo non è ancora decorso, a nulla rilevando l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione reati penali gravi sanzione penale furto aggravato aggravamento della pena pentito
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGHETTI THOMAS nato a COMO il 12/04/1977 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 24 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Thomas Righetti per il reato di furto aggravato e, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. equivalente all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito in ordine alla ricostruzione dell'accaduto; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'omesso rilievo dell'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che rileva sia ai fini del termine di cui all'art. 157 cod. pen, sia ai fini dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), cosicché il termine minimo di prescrizione risulta pari ad otto anni, mentre il termine massimo è pari ad anni tredici e mesi otto, cosicché il termine massimo non è ancora decorso, a nulla rilevando l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de