Ordinanza — n. 19250/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRECCANI FRANCESCO nato a DESENZANO DEL GARDA il 19/12/1973 TRECCANI GIANNI nato a RHO il 29/10/1965 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRECCANI FRANCESCO nato a DESENZANO DEL GARDA il 19/12/1973 TRECCANI GIANNI nato a RHO il 29/10/1965 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRECCANI FRANCESCO nato a DESENZANO DEL GARDA il 19/12/1973 TRECCANI GIANNI nato a RHO il 29/10/1965 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e riducendo la pena quanto a Horea Todea, la sentenza del Tribunale di Brescia del 7 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità del predetto Todea e di Francesco Treccani e Gianni Treccani per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati Francesco Treccani e Gianni Treccani, con il quale questi lamentano la mancanza e contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è inammissibile in quanto, oltre ad asserire un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, è diretto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: - che il secondo motivo, volto a censurare il diniego della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche nonché ad invocare la mitigazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d