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Ordinanza — n. 19249/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREMOLIZZO ANNA LISA nato a MAGLIE il 21/05/1982 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 14 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Anna Lisa Tremolizzo per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e della conseguente omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza, atteso che questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che integra il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., il ripristino dell'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, attuato mediante la rimozione dei sigilli a suo tempo apposti alla fornitura elettrica, pur senza manomettere i meccanismi del contatore (Sez. 5, n. 5119 del 13/04/1993, Scatigne, Rv. 195373); - che stante l'inammissibilità del ricorso, non rileva la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e della conseguente omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza, atteso che questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che integra il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., il ripristino dell'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, attuato mediante la rimozione dei sigilli a suo tempo apposti alla fornitura elettrica, pur senza manomettere i meccanismi del contatore (Sez. 5, n. 5119 del 13/04/1993, Scatigne, Rv. 195373); - che stante l'inammissibilità del ricorso, non rileva la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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furto aggravato licenziamento per furto furto di lieve entità danneggiamento d'impianti elettrici abbandono del procedimento per truffa braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
e della conseguente omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza, atteso che questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che integra il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREMOLIZZO ANNA LISA nato a MAGLIE il 21/05/1982 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 14 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Anna Lisa Tremolizzo per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e della conseguente omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza, atteso che questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che integra il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., il ripristino dell'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, attuato mediante la rimozione dei sigilli a suo tempo apposti alla fornitura elettrica, pur senza manomettere i meccanismi del contatore (Sez. 5, n. 5119 del 13/04/1993, Scatigne, Rv. 195373); - che stante l'inammissibilità del ricorso, non rileva la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec