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Ordinanza — n. 19248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDO FRANCESCO nato a COSENZA il 16/05/1982 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, aw. Nicola Rendace, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nicola Rendace, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali furto aggravato in banda altri reati caso poco grave truffa in banda organizzata perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDO FRANCESCO nato a COSENZA il 16/05/1982 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, aw. Nicola Rendace, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 30 aprile 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Bennardo per tre reati di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza, atteso che egli è stato condannato per tre reati di furto e ha già riportato condanna irrevocabile per reati della stessa indole, come emerge dalla sentenza qui appellata, cosicché ricorre il presupposto ostativo della abitualità della condotta, sulla base dei principi già affermati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso