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Ordinanza — n. 19247/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19247/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA BAYEMODOU nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 39942/2022 - Rilevato che Dia Bayemodou ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 56,624, 625 n. 7 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, in cui la sentenza ha fatto riferimento ai precedenti specifici e alle circostanze in cui l'imputato ammise i fatti (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato).

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 19247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56,624, 625 n. 7 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, in cui la sentenza ha fatto riferimento ai precedenti specifici e alle circostanze in cui l'imputato ammise i fatti (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato).

Parole chiave

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tentate lesioni personali gravi caso poco grave crimine di aggressione infrazione qualificata tentata truffa delitto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA BAYEMODOU nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 39942/2022 - Rilevato che Dia Bayemodou ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 56,624, 625 n. 7 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, in cui la sentenza ha fatto riferimento ai precedenti specifici e alle circostanze in cui l'imputato ammise i fatti (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato).

Il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa d