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Ordinanza — n. 19245/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19245/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19245/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO ADRIANO nato a CRUCOLI il 09/07/1971 STANCATO GIANLUCA nato a CIRO il 16/02/1978 IOVERNO FRANCESCO nato a CARIATI il 10/11/1980 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19245/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723); siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

Parole chiave

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distrazione di valori patrimoniali furto di lieve entità diritto di non autoincriminarsi confisca di beni imputazione di furto reato flagrante
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO ADRIANO nato a CRUCOLI il 09/07/1971 STANCATO GIANLUCA nato a CIRO il 16/02/1978 IOVERNO FRANCESCO nato a CARIATI il 10/11/1980 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, applicando a Gianluca Stancato il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Crotone del 7 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Adriano Esposito, Gianluca Stancato e Francesco Ioverno per il reato di furto pluriaggravato e, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale questi si dolgono del travisamento delle fotografie e della deposizione del teste Vincenzo Gentile, è inammissibile, atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723); siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione; sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419;

Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); nel caso di specie, tale onere formale non è stato rispettato dai ricorrenti; - che il secondo motivo è inammissibile, in quanto, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, non suscettibile di revisione in questa sede, la condotta furtiva è iniziata quando l'albero era ancora saldamente unito al bene immobile;- che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm