Ordinanza — n. 19239/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIRASAM ION nato il 23/03/1980 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 3 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Ion Ghirasam per i reati di tentato furto aggravato e di cui all'art. 495 cod. pen. e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidica specifica reiterata e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, avendo questa Corte di cassazione reiteratamente affermato che sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663), come quella attuata nell'esercizio commerciale ove è avvenuto il furto per il quale si procede in questa sede, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo del corrispondente motivo di appello e generico, non attaccando le esso ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del suo rigetto; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia irrisorio e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 19239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidica specifica reiterata e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, avendo questa Corte di cassazione reiteratamente affermato che sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663), come quella attuata nell'esercizio commerciale ove è avvenuto il furto per il quale si procede in questa sede, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo del corrispondente motivo di appello e generico, non attaccando le esso ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del suo rigetto; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia irrisorio e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIRASAM ION nato il 23/03/1980 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 3 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Ion Ghirasam per i reati di tentato furto aggravato e di cui all'art. 495 cod. pen. e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidica specifica reiterata e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, avendo questa Corte di cassazione reiteratamente affermato che sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663), come quella attuata nell'esercizio commerciale ove è avvenuto il furto per il quale si procede in questa sede, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo del corrispondente motivo di appello e generico, non attaccando le esso ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del suo rigetto; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia irrisorio e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co