Cassation court dismisses appeal as generic; generic appeal rejected for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Raffaele Ferrante inadmissible due to its extreme genericity. The appellant challenged a lower court's conviction for aggravated fraudulent bankruptcy, arguing against both criminal liability and the sentencing measure. The court rejected these arguments because they lacked the specific legal grounds required by procedural law, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that do not specify the legal errors or facts requiring review.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE GIOVANNI RAFFAELE nato a CORDOBA( ARGENTINA) il 24/06/1961 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16 luglio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Raffaele Ferrante per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificati a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato, che si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità e della misura del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per la loro estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il