Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19237/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19237/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19237/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPOLONGO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/12/1970 MONACO MARIO nato a NAPOLI il 30/05/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 18 febbraio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Vincenzo Campolongo e Mario Monaco per più reati di furto pluriaggravato e per i reati di cui all'art. 493-ter cod. pen. e all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono dell'aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha già affermato che la provocata foratura dei pneumatici di un automezzo, onde determinare l'arresto del veicolo e derubare poi i viaggiatori distratti dall'incidente occorso, integra la circostanza aggravante di cui all'ad 625, n. 2, cod. pen., nell'aspetto sia della violenza sulle cose sia del mezzo fraudolento, e ciò indipendentemente da eventuali altre aggravanti inerenti alle particolari modalità del fatto commesso approfittando del cagionato incidente (Sez. 2, n. 991 del 16/06/1961, Bufalo, Rv. 098657); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, facendo riferimento alle modalità dell'azione ed ai precedenti penali degli imputati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 19237/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 493-ter cod. pen. e all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono dell'aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha già affermato che la provocata foratura dei pneumatici di un automezzo, onde determinare l'arresto del veicolo e derubare poi i viaggiatori distratti dall'incidente occorso, integra la circostanza aggravante di cui all'ad 625, n. 2, cod. pen., nell'aspetto sia della violenza sulle cose sia del mezzo fraudolento, e ciò indipendentemente da eventuali altre aggravanti inerenti alle particolari modalità del fatto commesso approfittando del cagionato incidente (Sez. 2, n. 991 del 16/06/1961, Bufalo, Rv. 098657); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, facendo riferimento alle modalità dell'azione ed ai precedenti penali degli imputati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità falsificazione di monete rapina altri reati truffa in materia di credito traffico dei pagamenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 493-ter cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPOLONGO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/12/1970 MONACO MARIO nato a NAPOLI il 30/05/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 18 febbraio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Vincenzo Campolongo e Mario Monaco per più reati di furto pluriaggravato e per i reati di cui all'art. 493-ter cod. pen. e all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono dell'aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha già affermato che la provocata foratura dei pneumatici di un automezzo, onde determinare l'arresto del veicolo e derubare poi i viaggiatori distratti dall'incidente occorso, integra la circostanza aggravante di cui all'ad 625, n. 2, cod. pen., nell'aspetto sia della violenza sulle cose sia del mezzo fraudolento, e ciò indipendentemente da eventuali altre aggravanti inerenti alle particolari modalità del fatto commesso approfittando del cagionato incidente (Sez. 2, n. 991 del 16/06/1961, Bufalo, Rv. 098657); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, facendo riferimento alle modalità dell'azione ed ai precedenti penali degli imputati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d