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Ordinanza — n. 19235/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19235/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTINO ANNA MARIA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 02/12/1956 MARTINO SANTO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/07/1968 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19235/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTINO ANNA MARIA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 02/12/1956 MARTINO SANTO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/07/1968 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Parole chiave

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furto di lieve entità aggravamento della pena furto aggravato in banda reati violenti risarcimento per atto illecito furti connessi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTINO ANNA MARIA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 02/12/1956 MARTINO SANTO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/07/1968 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 26 marzo 2014 che aveva affermato la penale responsabilità di Anna Maria Martino e Santo Martino per un reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso su cose destinate a pubblico servizio e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che sostengono che l'aggravante della violenza sulle cose deve essere esclusa non avendo essi attuato il danneggiamento dell'acquedotto comunale mediante il quale è stata realizzata la abusiva derivazione dell'acqua sottratta, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che risponde del reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440, relativa al furto di energia elettrica); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono della carenza di motivazione in ordine all'omessa applicazione della non menzione della condanna, è manifestamente infondato, poiché detto beneficio non era stato richiesto dagli imputati, cosicché su di esso non vi era obbligo di motivare (Sez. 5, n. 9474 del 01/07/1998, Romaniello, Rv. 211450); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così