Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding non-punishment declaration after withdrawal of appeal on liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of concrete elements supporting the claim of a violation regarding the declaration of non-punishment. The appellant, Sergio Biancu, challenged the appellate court's confirmation of his conviction for aggravated theft, arguing that the lower court should have declared him non-punishable after he had previously withdrawn his appeal on liability. The court rejected this argument, citing precedent that such appeals must be specific rather than generic, noting that Biancu had only appealed regarding the punitive treatment, not the liability itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal based on the violation of the obligation to immediately declare a cause of non-punishment is inadmissible if the appellant fails to provide concrete elements demonstrating why the appellate court should have issued a liberatory pronouncement, particularly when the appellant has already withdrawn their appeal on the issue of criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCU SERGIO nato a AVIGLIANA il 10/09/1972 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 9 novembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Sergio Biancu per il reato di furto aggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione dell'imputato che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 7, ord. n. 46280 del 12/11/2009, Liemonte, Rv. 245495), come nel caso di specie, in cui l'imputato ha proposto appello solo in relazione al trattamento sa nzionatorio ; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso