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Ordinanza — n. 19231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC MIRKO nato a RHO il 28/06/1995 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAdato av/Zo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pavia ha pronunciato sentenza di applicazione di pena nei confronti di Mirko Jovanovic per diversi reati di furto, anche in abitazione. - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la non congruità della pena, è inammissibile, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la congruità della pena concordata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la non congruità della pena, è inammissibile, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la congruità della pena concordata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie adeguamento della pena reato di poca entità pena convenzionale sanzione penale modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC MIRKO nato a RHO il 28/06/1995 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAdato av/Zo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pavia ha pronunciato sentenza di applicazione di pena nei confronti di Mirko Jovanovic per diversi reati di furto, anche in abitazione. - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la non congruità della pena, è inammissibile, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la congruità della pena concordata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il