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Ordinanza — n. 19229/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic and indeterminate ground of complaint. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under the Penal Code but failed to specify the exact elements of the alleged violation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of complaint is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint indeterminate grounds procedural requirements specificity of appeal tentato furto furto di lieve entità scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Considerato che l' unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., risulta generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Considerato che l' unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLITRI BEPPE nato a TORINO il 14/01/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 39604/2022 Rilevato che Sellitri Beppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56,624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che l' unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presidente