Ordinanza — n. 19228/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSIC PATRIZIA nato a TORINO il 20/02/1997 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 aprile 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Patrizia Music e Brigida Halilovic per un tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata Patrizia Music, che lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, non avendo l'imputata impugnato con l'appello il punto relativo all'affermazione di penale responsabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 aprile 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Patrizia Music e Brigida Halilovic per un tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata Patrizia Music, che lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, non avendo l'imputata impugnato con l'appello il punto relativo all'affermazione di penale responsabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSIC PATRIZIA nato a TORINO il 20/02/1997 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 aprile 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Patrizia Music e Brigida Halilovic per un tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata Patrizia Music, che lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, non avendo l'imputata impugnato con l'appello il punto relativo all'affermazione di penale responsabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1