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Ordinanza — n. 19226/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison sentence reduction, ruling recidivism bars substitute measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Vivirito's appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce his sentence for aggravated theft while excluding recidivism. The appellant argued for substitute liberty measures under Article 59 of Law 689/1981, claiming a contradiction in the court's reasoning regarding the lack of such substitution. The court rejected this, stating that the denial of substitute measures is legally justified when prior criminal records render the defendant unworthy of the benefit, without requiring further detailed justification.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 2, legge n. 689 del 1981; Art. 133 cod. pen.: The court may deny substitute measures solely because prior criminal records make the defendant unworthy of the benefit, without obligation to provide additional analytical reasons.

Parole chiave

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substitute measures denial recidivism exclusion criminal record impact Article 59 Law 689 penal unworthiness revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 59, secondo comma, legge n. 689 del 1981
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIRITO GIOVANNI nato a PALERMO il 03/01/1953 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Torino del 18 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Vivirito per un reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 59, secondo comma, legge n. 689 del 1981 e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, ha giustificato il suo diniego e comunque la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853, che ha affermato che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso