Ordinanza — n. 19223/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC MARKO nato a TORINO il 28/06/1985 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del 28 gennaio 2011 del Tribunale di Vercelli che aveva affermato la penale responsabilità di Marko Dragutinovic per un furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ed alla congruità della pena, è inammissibile, poiché il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) ed è inammissibile anche il motivo di ricorso relativo alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19223/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del 28 gennaio 2011 del Tribunale di Vercelli che aveva affermato la penale responsabilità di Marko Dragutinovic per un furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ed alla congruità della pena, è inammissibile, poiché il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) ed è inammissibile anche il motivo di ricorso relativo alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC MARKO nato a TORINO il 28/06/1985 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del 28 gennaio 2011 del Tribunale di Vercelli che aveva affermato la penale responsabilità di Marko Dragutinovic per un furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ed alla congruità della pena, è inammissibile, poiché il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) ed è inammissibile anche il motivo di ricorso relativo alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d