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Ordinanza — n. 19220/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19220/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19220/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMASSIMA GIACOMO nato a TORINO il 08/05/1982 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 14 maggio 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Giacomo Casannassima per un reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, ha affermato che il nuovo reato costituisce la prosecuzione di un percorso criminale ormai avviato e manifesta un'accresciuta pericolosità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 19220/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, ha affermato che il nuovo reato costituisce la prosecuzione di un percorso criminale ormai avviato e manifesta un'accresciuta pericolosità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente aggravamento della pena revisione della sentenza penale altri capi d'accusa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMASSIMA GIACOMO nato a TORINO il 08/05/1982 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 14 maggio 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Giacomo Casannassima per un reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, ha affermato che il nuovo reato costituisce la prosecuzione di un percorso criminale ormai avviato e manifesta un'accresciuta pericolosità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il