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Ordinanza — n. 19216/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19216/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSAOUD AHMED nato il 30/08/1981 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 39466/2022 Rilevato che MESS'55UD Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 56,624 bis - 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia del tutto genericamente la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 546 comma 1° lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19216/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56,624 bis - 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia del tutto genericamente la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 546 comma 1° lett.

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità tentata lesione personale semplice attentato furto aggravato delitto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSAOUD AHMED nato il 30/08/1981 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 39466/2022 Rilevato che MESS'55UD Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 56,624 bis - 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia del tutto genericamente la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 546 comma 1° lett.

e) cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente ed esauriente; invero, il giudizio devoluto alla Corte territoriale, con l'unico motivo di appello, concerneva il riconoscimento e l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, sul punto, il giudice del provvedimento impugnato si diffonde, evidenziando gli indici da cui desumere la maggiore pericolosità sociale sottesa al fatto in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presidente