Ordinanza — n. 19215/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANTA VITTORIO nato a NAPOLI il 26/07/1992 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 2 dicembre 2016 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Pasquale Esposito e Vittorio Maranta per un reato di tentato furto e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato Maranta, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della querela e all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen, sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale fornito sul punto adeguata motivazione, asserendo che nella denuncia della persona offesa è presente l'istanza di punizione e che il fatto non appare scarsamente offensivo; - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali il danno non può definirsi irrisorio e ha ritenuto la pena adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità del Maranta, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 19215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen, sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale fornito sul punto adeguata motivazione, asserendo che nella denuncia della persona offesa è presente l'istanza di punizione e che il fatto non appare scarsamente offensivo; - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali il danno non può definirsi irrisorio e ha ritenuto la pena adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità del Maranta, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANTA VITTORIO nato a NAPOLI il 26/07/1992 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 2 dicembre 2016 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Pasquale Esposito e Vittorio Maranta per un reato di tentato furto e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato Maranta, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della querela e all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen, sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale fornito sul punto adeguata motivazione, asserendo che nella denuncia della persona offesa è presente l'istanza di punizione e che il fatto non appare scarsamente offensivo; - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali il danno non può definirsi irrisorio e ha ritenuto la pena adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità del Maranta, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec