Sentenza — n. 19212/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LATINA OMAR nato a ROMA il 07/10/1980 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; '5> - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 26 novembre 2012 che aveva affermato la penale responsabilità di Omar Latina per un reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 4 e 7, cod. pen. (capo A), per un altro furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. (capo B) e per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen. (capo C) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che, in particolare, la Corte di appello ha escluso, in relazione al furto di cui al capo A), l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione e ha ridotto la pena; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è fondato, atteso che il termine minimo per i reati di cui ai capi A) e B) è pari ad anni otto, in misura pari alla pena edittale per il reato di furto monoaggravato ex art. 625 cod. pen., pur considerando l'aumento massimo di un terzo per la recidiva reiterata ex art. 63, quarto comma, cod. pen., e tra la pronuncia della sentenza di primo grado, in data 26 novembre 2012, e il decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 24 giugno 2021, corre un lasso di tempo superiore ad anni otto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen, art. 625 cod. pen; Sentenza — n. 19212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, primo comma, nn. 4 e 7, cod. pen. (capo A), per un altro furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. (capo B) e per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen. (capo C) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che, in particolare, la Corte di appello ha escluso, in relazione al furto di cui al capo A), l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione e ha ridotto la pena; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è fondato, atteso che il termine minimo per i reati di cui ai capi A) e B) è pari ad anni otto, in misura pari alla pena edittale per il reato di furto monoaggravato ex art. 625 cod. pen., pur considerando l'aumento massimo di un terzo per la recidiva reiterata ex art. 63, quarto comma, cod. pen., e tra la pronuncia della sentenza di primo grado, in data 26 novembre 2012, e il decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 24 giugno 2021, corre un lasso di tempo superiore ad anni otto;
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LATINA OMAR nato a ROMA il 07/10/1980 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; '5>
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 26 novembre 2012 che aveva affermato la penale responsabilità di Omar Latina per un reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 4 e 7, cod. pen. (capo A), per un altro furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. (capo B) e per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen. (capo C) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che, in particolare, la Corte di appello ha escluso, in relazione al furto di cui al capo A), l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione e ha ridotto la pena; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è fondato, atteso che il termine minimo per i reati di cui ai capi A) e B) è pari ad anni otto, in misura pari alla pena edittale per il reato di furto monoaggravato ex art. 625 cod. pen., pur considerando l'aumento massimo di un terzo per la recidiva reiterata ex art. 63, quarto comma, cod. pen., e tra la pronuncia della sentenza di primo grado, in data 26 novembre 2012, e il decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 24 giugno 2021, corre un lasso di tempo superiore ad anni otto;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così decis